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L'evoluzione della Normativa
Nel tempo l'Unione Europea ha dettato
Norme sempre più restrittive riguardo i limiti
di emissione di sostanze inquinanti che i veicoli devono
rispettare per ottenere l'omologazione.
Tutti i provvedimenti hanno previsto
un periodo di transizione in cui le case costruttrici
avevano facoltà di adeguare
i veicoli ai nuovi standard di emissione e quindi la
data da cui gli adeguamenti divenivano obbligatori
!
Quando la scadenza riguarda l'omologazione si
intende che da quella data le case costruttrici non avevano
più possibilità di regolarizzare veicoli
non conformi a quella Norma; quando invece la scadenza
riguarda l'immatricolazione si intende
che da quella data nessun veicolo poteva più ottenere
(in caso di prima immatricolazione) i documenti necessari
alla circolazione se non conforme a quella Norma (salvo
i veicoli di "fine serie").
Le scadenze sono riassunte nella tabella
sottostante :
| Tipo
Veicolo |
Euro
1 |
Euro
2 |
Euro
3 |
Euro
4 |
| Autoveicoli con
m.c.p.c. fino a 3,5 tonnellate |
Immatricolati
dopo il 1.1.1993 |
Immatricolati
dopo il 1.1.1997 |
Immatricolati
dopo il 1.1.2001 |
Immatricolati
dopo il 1.1.2006 |
| Autoveicoli con
m.c.p.c. superiore a 3,5 tonnellate |
Immatricolati
dopo il 1.1.1993 o 1.1.1996 (a
seconda dei gas emessi) |
Immatricolati
dopo il 1.1.1997 |
Immatricolati
dopo il 1.1.2001 |
Immatricolati
dopo il 1.1.2005 |
| Motocicli |
Omologati
dopo il 17.6.1999 |
Omologati
dopo il 17.6.2002 |
Omologati
o Immatricolati dopo il 1.1.2006 |
non
previsti al momento |
| Ciclomotori |
Omologati
dopo il 17.6.1999 |
Immatricolati
dal 1.1.2003 |
Omologati
o Immatricolati dopo il 1.1.2006 |
non
previsti al momento |
m.c.p.c. = massa complessiva
a pieno carico.
Come ben si comprende le date dalle
quali nessun veicolo non conforme alla relativa normativa
poteva essere immatricolato, offrono
la certezza (fatti salvi i casi di veicoli di "fine serie")
che il veicolo acquistato, se immatricolato per
la prima volta dopo tale data, è conforme
alla direttiva Euro in vigore da quel momento.
Opportunamente occorre invece verificare
la conformità dei veicoli omologati o immatricolati
a "ridosso" delle varie scadenze. Quasi tutte le
case automobilistiche, per motivi commerciali, hanno
infatti anticipato le Norme, vendendo nel periodo precedente
l'obbligo, veicoli già conformi alla direttiva
che sarebbe entrata in vigore di lì a poco;
così come è accaduto nel 2005 per le
vetture Euro 4 la cui omologazione è divenuta
obbligatoria dal 1 gennaio 2006 ! Analogamente è possibile
che alcuni veicoli di "fine serie" siano stati venduti
nel periodo immediatamente successivo alle scadenze
benché non conformi alle nuove Norme.
Le varie direttive sono individuate
dalla sigla della Norma che le ha introdotte,
tale sigla è riportata sulla carta di circolazione
o sul C.I.T. dei ciclomotori (vedi sotto).
Cosa cercare
In caso di dubbio occorre
verificare sui documenti di circolazione la sigla
della Norma comunitaria relativa alla direttiva
antinquinamento e quindi verificare nella tabella apposita
in quale "Categoria Euro" si colloca il veicolo conforme
a tale Norma.
A questo proposito è importante
sapere che le direttive sono sicuramente trascritte
sui documenti di circolazione solo dal 1996. Possono
quindi esserci casi di veicoli immatricolati in precedenza
che non riportano l'indicazione della sigla della normativa
antinquinamento. In questo caso, se la tabella delle
scadenze di entrata in vigore delle varie Norme non
fornisce certezze in merito, o se si ha il dubbio che
si possa trattare di un veicolo di "fine serie", occorre
rivolgersi al D.T.T. (ex I.M.C.T.C.) o alla casa costruttrice.
Dove cercare
Si riporta nella
tabella sottostante un quadro riassuntivo dei documenti
di circolazione in uso nel nostro Paese. Nell'ultima
colonna è indicata la possibile presenza sul
documento del riferimento alla Norma Euro; qualora esista
tale possibilità si può cliccare
sull'icona dell'immagine del documento per ingrandirlo
e vedere in dettaglio dove può essere verificata
la presenza del riferimento alla Norma antinquinamento.
N.B. i periodi riferiti ai vari documenti
sono indicativi essendo stati i nuovi modelli spesso
adottati con periodi di transizione o solo quando erano
esaurite le scorte dei vecchi modelli.
TUTTI
I VEICOLI ESCLUSI I CICLOMOTORI |
| DOCUMENTO |
DESCRIZIONE |
EURO
? |

|
Il
documento in questione è stato
utilizzato fino al 1978. Il documento
era a compilazione manuale ed era
composto da dodici pagine.
Di questo
modello esistevano
dieci versioni a seconda del
tipo del veicolo, cambiava
solo il modello e il colore
della copertina:
-
Modello MC
802 (motocicli),
colore grigio scuro;
-
Modello MC
803 (altri motocicli),
come sopra;
-
Modello MC
804 (autovetture),
colore verde bottiglia;
-
Modello MC
805 (autobus),
colore verde chiaro;
-
Modello MC
806 (autoveicoli
persone e cose), colore
arancio;
-
Modello MC
807 (autocarri),
colore blù;
-
Modello MC
808 (veicoli per
trasporti specifici), colore
azzurro;
-
Modello MC
809 (rimorchi),
colore marrone;
-
Modello MC
810 (veicoli eccezionali),
colore bianco;
-
Modello MC
820 (trattrici
agricole), colore rosso;
|
NO
(Euro 0) |

|

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Il
modello MC. 804 MEC UNIFICATO
1^ VERSIONE (uguale per tutti
i veicoli) a compilazione meccanizzata compilato
con stampante ad aghi.
In uso
nel 1978 - 1979
Il documento non è dotato
di sistema di sicurezza.
Il numero di stampato è posto
a pagina 8 spigolo inferiore
destro.
Gli aggiornamenti a pag. 7 sono
effettuati a mano o con macchina
da scrivere.
|
NO
(Euro 0) |

|
Il modello
MC. 804 MEC UNIFICATO 2^ VERSIONE
(uguale per tutti i veicoli)
a compilazione meccanizzata compilato
con stampante ad aghi.
In uso
dal 1979/80 al 1989
A differenza
del documento precedente presenta
sistemi di sicurezza.
Il retro cambia rispetto alla
versione precedente, in particolare:
- manca lo spazio per i tagliandi
della tassa di circolazione pag.
9;
- Manca l'annotazione dell'avvenuta
iscrizione al pra, pag. 8.
Il numero di stampato è posto
nello spigolo inferiore di destra
della pag. 8.
Nella pagina 1 sono indicati i
dati relativi all'immatricolazione
e all'uso.
Nella pagina 2 sono indicate le
caratteristiche tecniche.
Il documento è dotato dei
seguenti sistemi di sicurezza:
- Reazioni U.V.
- Filigrana |
NO
(Euro 0) |

|
Il modello
MC. 804 MEC UNIFICATO 3^ VERSIONE
(uguale per tutti i veicoli)
a compilazione meccanizzata compilato
con stampante ad aghi.
In uso
dal 1989/90 al 1992
Il retro cambia rispetto alla
versione precedente.
Nella pagina 1 sono indicati
i dati relativi all'immatricolazione
e all'uso.
Il numero di stampato è posto
nello parte superiore di sinistra
di questa pagina.
Nella pagina 2 sono indicate
le caratteristiche tecniche.
La pagina 2 è rimasta
invariata rispetto alla versione
precedente.
Il documento è dotato
dei seguenti sistemi di sicurezza:
- Reazioni U.V.
- Filigrana |
nell'ultimo
periodo possibili veicoli
Euro 1 |

|
Il modello
MC. 804 MEC UNIFICATO 4^ VERSIONE
(uguale per tutti i veicoli) a
compilazione meccanizzata.
In uso dal 1992 al marzo
1996
Il retro è identico alla
versione precedente.
Nella pagina 1 sono indicati i
dati relativi all'immatricolazione
e all'uso.
Il numero di stampato è posto
nello parte superiore di sinistra
di questa pagina.
Nella pagina 2 sono indicate le
caratteristiche tecniche.
La pagina 2 è rimasta invariata
rispetto alla versione precedente.
Il documento è dotato dei
seguenti sistemi di sicurezza:
- Reazioni U.V.
- Filigrana |
Salvo
il primo periodo sicuramente SI ma
non c'era obbligo che fosse riportato
sulla carta di circolazione.
(Euro 1) |

|
Il
modello MC.804/N è stato
utilizzato a partire dal 12.12.95
limitatamente ad alcune stampe
(STAMPA ON-LINE), dal 18.03.1996
in nuovo modello è stato
utilizzato per tutte le stampe.
In molti uffici
la stampa del nuovo modello è iniziata
successivamente in quanto dovevano
prima smaltire i vecchi stampati
(MOD. 804).
Il documento è dotato
dei seguenti sistemi di sicurezza:
- Reazioni U.V.
- Filigrana |
SI
(Euro 1 - 2) |

|
Il modello
MC.820/F è stato utilizzato
a partire dal 23.11.1999 ed è tuttora
in uso.
In attuazione della direttiva
1999/37/CE, in Italia sono stati
adottati due decreti ministeriali.
Con il decreto ministeriale 2
novembre 1999 è stato
definito il nuovo modello della
carta di circolazione italiana
dei veicoli, mentre con il successivo
decreto ministeriale 14 febbraio
2000 è stata data piena
attuazione alle disposizioni
contenute nella direttiva.
Sulla nuova C.d.C. non sono apposti
timbri.
Il documento è dotato
dei seguenti sistemi di sicurezza:
- Reazioni U.V.
- Filigrana
- Microscritture
La normativa antinquinamento è riportata
al punto "V9" |
SI
(Euro 2-3 o 4) |
| CICLOMOTORI |
| |
|

|
I C.I.T. dei ciclomotori sono
composti da una o due pagine il cui
colore varia a seconda del veicolo
immatricolato (ciclomotore a 2 o
3 ruote ecc). Il dato riferito alla
normativa antinquinamento è riportato,
se esistente, nella parte che descrive
le "Caratteristiche Tecniche". Cliccando
sull'immagine è possibile
visualizzare un esempio. |
|
|
Verifica
la categoria
Trovata
sui documenti di circolazione la sigla della
direttiva antinquinamento a cui il veicolo è conforme, è possibile
verificare la categoria "Euro" di appartenenza
con l'aiuto della tabella sottostante :
N.B. la rispondenza
dei dati deve essere completa con tanto di
riferimenti a capitoli, fasi, punti e/o aggiunta
di lettere (A - B ecc.). Tali aggiunte distinguono
le varie fasi di applicazione della medesima
Norma e inquadrano il veicolo in categorie "Euro" diverse.
|
Categoria
Veicolo |
Classe Euro |
Direttiva
Europea |
|
Autoveicoli destinati
al trasporto di persone (Cat.
M1 - M2 e M3)
Autoveicoli destinati
al trasporto di merci (Cat. N1
- N2 - N3)
|
Euro
0 |
nessuna
o precedente alla 91/441 |
| Euro
1 |
91/441
CE |
| 91/542
CE punto 6.2.1.A |
| 93/59
CE |
| Euro
2 |
91/542
CE punto 6.2.1.B |
| 94/12
CE |
| 96/1
CE |
| 96/44
CE |
| 96/69
CE |
| 98/77
CE |
| Euro
3 |
98/69
CE A |
98/77
CE rif. 98/69 CE A |
1999/96
CE A |
1999/102
CE A |
2001/1
CE rif. 98/69 CE A |
2001/27
CE A |
2001/100
CE A |
2002/80
CE A |
| 2003/76
CE A |
| Euro
4 |
98/69
CE B |
98/77
CE rif. 98/69 CE B |
1999/96
CE B |
1999/102
CE rif 98/69 CE B |
2001/1
CE rif. 98/69 CE B |
2001/27
CE B |
2001/100
CE B |
2002/80
CE B |
| 2003/76
CE B |
Motoveicoli
a 2 o 3 ruote |

|
|
Euro
0 |
nessuna |
Euro
1 |
97/24
CE cap.5 |
Euro
2 |
2002/51/CE
fase A |
Euro
3 |
2002/51/CE
fase B |
| Ciclomotori |

|
|
Euro
0 |
nessuna |
Euro
1 |
97/24
CE cap.5 |
Euro
2 |
97/24
CE cap.5 fase II |
Euro
3 |
97/24
CE cap.5 fase III |
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Data aggiornamento: 01/01/2006 |